(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2005) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come modificato dall'Art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1994, n. 49, e dall'Art. 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'Art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44; Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0367/Pers. del 13 settembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato approvato il «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'Art. 16 della legge regionale n. 54/1983»; Vista la delibera della giunta regionale n. 2543 del 18 luglio 2002 concernente l'adozione formale del documento aggiornato «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi»; Ritenuto opportuno approvare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche normative introdotte con l'Art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; Data informativa alle organizzazioni sindacali con nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi datata 2 dicembre 2004, n. 41657/Pers./ 8/PQ; Visto il verbale dell'esame congiunto esperito il 20 dicembre 2004; Vista la nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi - inviata in data 21 dicembre 2004 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della segreteria generale della presidenza della giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3620; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'Art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 gennaio 2005 ILLY Regolamento per l'anticipazione dell'indennita' di buonuscita Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di buonuscita secondo quanto previsto dall'Art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.